Rimborso
Consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
Rimpatrio
Consente il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le condizioni descritte nel punto precedente;
Disponibilità economca
Fornisce immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Fondo Nazionale di Garanzia
Il Fondo Nazionale di Garanzia opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono affidati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Presieduto dal Direttore Generale Turismo comprende membri del MAECI, del MISE, del MEF e della Direzione Generale Turismo del MiBACT (D.M. 05/01/2018 n. 3), il Comitato è disciplinato dall’art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 così come modificato dall’art. 9 Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”. In particolare si occupa di: Consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; Consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le condizioni descritte nel punto precedente; Fornire immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Nel caso il rischio di incolumità personale del viaggiatore sia dovuto a fatti eccezionali, come un terremoto, un’alluvione o un’insurrezione, a intervenire è il Ministero degli Affari Esteri.Quando il fondo di garanzia interviene?
Il Fondo è chiamato a intervenire quando un pacchetto turistico – comprato su territorio nazionale da un organizzatore o un intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale – non viene utilizzato in parte o nella sua totalità, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore.
Quando il fondo di garanzia non interviene?
- Istanza di rimborso riguardante contratti che non possono essere considerati “pacchetto turistico” (contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, etc.);
- Richiesta risarcimento danni per vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzazione o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata a giudizio e nel frattempo siano divenute insolventi o falliti;
- Inadempimenti contrattuali dell’organizzazione o dell’intermediario (sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità scadente dei servizi erogati, etc.);
- Nessun nesso di causalità tra l’insolvenza, o il fallimento, del venditore ed il parziale, o mancato, godimento del pacchetto turistico;
- Istanza proposta dopo aver avviato altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come insinuazione al fallimento o causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.
Criluma Viaggi aderisce al fondo nazionale di garanzia a tutela del cliente
Con oltre 10000 clienti garantiti e soddisfatti dal 2013


